• Tipo News
    LEGISLAZIONE
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    Governo Italiano
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Chi sono i beneficiari dell’agevolazione?
Si tratta dei soggetti passivi IRPEF e soggetti passivi IRES che investono in “Start up innovative”, sia direttamente che indirettamente per il tramite di organi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o  altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

Quali sono le forme di investimento agevolabili?
Rientrano nella nozione di investimento agevolato:

  • i conferimenti in denaro iscritti a capitale sociale e a riserva sovrapprezzo azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • gli investimenti in quote di OICR;
  • la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, con alcune eccezione individuate all’art. 3 comma 2 del provvedimento.

Il decreto, elenca le cause di esclusione dal beneficio, per esempio: investimenti in imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

In cosa consiste l’agevolazione?
Si tratta di un beneficio fiscale calcolato sugli investimenti agevolabili, effettuati nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

In sostanza la detassazione opera:
- per le persone fisiche, come detrazione di imposta nella misura del 19% per cento della somma investita.
L’investimento massimo agevolabile non può eccedere l’importo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta agevolabile.
L’imposta massima detraibile sarà pari a 95.000 euro (500.000*19%) per ciascun anno.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda IRPEF, l’eccedenza può essere riportata in detrazione dell’imposta lorda IRPEF dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
- per i soggetti IRES, come deduzione dal reddito imponibile, in misura pari al 20% della somma investita.
L’investimento massimo agevolabile non può eccedere l’importo di 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Il risparmio di imposta massimo ammonta a 99.000 euro (1.800.000*20%*27,50%) per ciascun anno.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le percentuali si elevano rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti in start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i relativi codici ATECO sono elencati in tabella allegata al decreto).

La cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione entro due anni dalla data in cui rileva l’investimento, determina la decadenza dai benefici (art. 6 DM cit.).

Si rileva che l’ammontare complessivo degli investimenti rilevanti ricevuti da ciascuna start up innovativa non può superare la soglia di 2.500.00 euro per ciascun periodo di imposta.

Area
Territorio nazionale