Contesto

In una relazione presentata al Consiglio nel 1992, la Commissione aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso, ritenendo che la molteplicità di denominazioni a livello comunitario ed a livello nazionale potesse generare incoerenze e soprattutto comportare una distorsione della concorrenza tra le imprese.

Per ovviare a questi problemi, nell'aprile del 1996 la Commissione europea ha adottato la Raccomandazione n. 96/208/CE , allargando l'invito a rispettare la relativa definizione di PMI agli Stati membri, alla BEI (Banca Europea degli Investimenti) ed al FEI (Fondo Europeo per gli investimenti).

La Raccomandazione è stata nel tempo ampiamente applicata dagli Stati membri oltre che ripresa in particolare nel Regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88, del Trattato CE, agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

In seguito all'evoluzione delle dinamiche socio-economiche, a talune difficoltà di interpretazione emerse nel corso della sua applicazione, alle osservazioni provenienti dalle imprese, per introdurre il concetto di microimpresa, e per evitare escamotage elusivi resi possibili dalla vigente disciplina che avrebbero permesso ad alcune società, di fatto riconducibili a gruppi imprenditoriali di grandi dimensioni, di godere formalmente dei requisiti di PMI, la Commissione ha provveduto a rivedere i criteri di definizione di PMI. Ha infatti considerato opportuno utilizzare una nozione più precisa e chiara di quella prevista dalla Raccomandazione n. 96/208/CE, attraverso l'adozione della Raccomandazione n. 03/361/CE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124, del 20 maggio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Nozione d'impresa

Tenendo conto della giurisprudenza comunitaria degli ultimi anni con particolare riguardo alla definizione di "impresa", l'art.1 dell'Allegato "considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

I parametri

Per essere qualificata come PMI, un'impresa deve soddisfare tre criteri: quello finanziario, quello del numero dei dipendenti e quello dell'autonomia.
Secondo tale raccomandazione si considerano PMI le imprese con le seguenti caratteristiche:

  • meno di 250 persone occupate (50 per le piccole imprese e 10 per le microimprese);
     
  • un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (10 per le piccole imprese e 2 per le microimprese) oppure
     
  • un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (10 per le piccole imprese e 2 per le microimprese).

Requisito di "autonomia"

Un'impresa è definita "autonoma" quando non è identificabile come impresa "associata" o "collegata".

Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione:

un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:

  1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate , a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  2. Università o Centri di Ricerca senza scopo di lucro;
  3. Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  4. Autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti 

Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

  1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con gli altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori pubblici, istituzionali e/o di capitale di rischio sopra elencati non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni indicate tramite una o più altre imprese, o con degli investitori pubblici, istituzionali e/o di capitale di rischio, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione).

Salvo nei casi sopra contemplati (investitori istituzionali) un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

Dichiarazione

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie finanziare e di addetti prima riportati.

Tale dichiarazione può essere resa anche se le dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Per partecipare ad alcune azioni, le imprese devono preventivamente verificare il proprio status di PMI, compilando un questionario al momento della registrazione sul portale di riferimento.

Contenuto creato il 21/12/2022