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Con la diffusione del COVID-19 e le misure straordinarie messe in atto negli Stati membri, l'articolo 51 del MGA stabilisce la possibilità di evocare la clausola di "forza maggiore" nei progetti H2020.

La "forza maggiore" si riferisce a un evento o a una situazione straordinaria e imprevedibile che esula dal controllo dei beneficiari e che impedisce loro di adempiere agli obblighi previsti.

Qualora si verifichi una tale situazione, i beneficiari devono informare immediatamente la Commissione/Agenzia/Ente di finanziamento, che esaminerà caso per caso l'eventuale applicazione delle norme sulla forza maggiore. Inoltre, i beneficiari devono adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti alla forza maggiore.

I costi saranno ammissibili, se soddisfano le condizioni generali di ammissibilità di cui all'articolo 6 del MGA H2020 come qualsiasi altro costo sostenuto nell'ambito dell'azione. Ad esempio, se un incontro/evento non può avere luogo per cause di forza maggiore, i costi di viaggio e di alloggio possono comunque essere addebitati all'azione H2020 se soddisfano le condizioni di ammissibilità dei costi, anche se il beneficiario non ha viaggiato e non ha partecipato all'incontro/evento. Se la forza maggiore comporta costi aggiuntivi per l'attuazione dell'azione, tali costi possono essere ammissibili se necessari per l'attuazione dell'azione (ad esempio, una conferenza annullata viene riorganizzata in una fase successiva). Tuttavia, l'importo massimo della sovvenzione non può essere aumentato.

Area
Unione Europea
Quadro di finanziamento