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Le Regole di Partecipazione di Horizon 2020 (Articolo 2) introducono la possibilità per le entità sprovviste di personalità giuridica di essere assimilate alle ‘persone giuridiche’ (‘legal entities’), e quindi legittimate a partecipare ed essere finanziate nell’ambito di progetti di ricerca, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti fissati dall’articolo 131 del Regolamento Finanziario e dall’articolo 198 delle sue Regole di Applicazione:

  • i rappresentati dell’entità devono provare di avere la capacità di assumere obbligazioni legali in rappresentanza dell’entità stessa;
  • l’entità deve offrire garanzie per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea equivalenti a quelle offerte da una ‘persona giuridica’ e, in particolare disporre della medesima capacità operativa e finanziaria.

L’associazione temporanea d’imprese, introdotta nell’ordinamento italiano con legge n.584/1977 di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, costituisce una forma di cooperazione temporanea tra imprese per la realizzazione di un’opera comune. Dal punto di vista legale, tale associazione si realizza attraverso il conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza a una delle imprese (c.d. impresa capogruppo) che presenta offerte di appalto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. L’associazione temporanea non si qualifica quale ‘persona giuridica’ né costituisce un autonomo centro d’imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sicché ogni impresa conserva la propria autonomia sotto ogni profilo, inclusi quello della gestione delle attività, degli adempimenti fiscali e oneri sociali. La normativa italiana non prevede, quali elementi costitutivi dell’associazione temporanea, né la creazione di un organismo comune destinato a coordinare/gestire le attività delle singole imprese, né lo svolgimento in comune di tali attività, né tantomeno l’istituzione di un fondo/patrimonio comune. Tali elementi sono al contrario esclusi, applicandosi all’associazione temporanea unicamente le disposizioni in materia di mandato con rappresentanza, contenute nel codice civile. Come precedentemente chiarito, la possibilità per le entità sprovviste di personalità giuridica di partecipare ai progetti europei di ricerca esiste ma è strettamente subordinata al soddisfacimento delle summenzionate condizioni fissate dal Regolamento Finanziario. Purtroppo, la struttura organizzativa delle associazioni temporanee d’imprese esclude che possano ritenersi soddisfatte entrambe tali condizioni. In particolare:

  • Con riferimento alla prima condizione, non esiste un organo comune capace di agire e assumere obbligazioni contrattuali in nome e per conto della stessa ‘associazione’. Al contrario, in forza del mandato conferito alla società capo-gruppo, quest’ultima è abilitata esclusivamente ad agire in nome proprio e delle singole imprese mandanti.
  • Quanto alla seconda condizione, il carattere occasionale, temporaneo e limitato dell’associazione, l’assenza di un organismo comune destinato a coordinare/ gestire le attività delle singole imprese e di un fondo/patrimonio comune a garanzia delle obbligazioni assunte dall’associazione, escludono la possibilità di considerare che tale ‘struttura organizzativa’ disponga della medesima capacità operativa e finanziaria di una persona giuridica. Ad analoghe conclusioni, deve purtroppo giungersi anche con riferimento all’associazione temporanea di scopo che presenta i medesimi elementi caratterizzanti e gli stessi meccanismi di funzionamento dell’associazione temporanea d’imprese. Alla luce di quanto sopra, un’ipotesi alternativa che consenta ad ‘imprese associate’ di partecipare congiuntamente ai progetti di ricerca europei potrebbe essere identificata nella costituzione di una società, eventualmente di natura ‘consortile’, tra le imprese associate, cosi come contemplato dalla stessa normativa italiana in materia di appalti pubblici.
Area
Unione Europea
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